Statuto

Esente da imposta di bollo ai sensi del combinato disposto degli Articoli 82 Comma 5 e 104 Comma 1 del D.Lgs. 117/2017.
Esente da imposta di registro ai sensi dell’Articolo 82 Comma 3 del D.Lgs 117/2017.
Organizzazione di Volontariato iscritta al REGISTRO DEL VOLONTARIATO della REGIONE TOSCANA con DETERMINAZIONE NUMERO 3753 del 10/01/2011.

STATUTO
“Nasienasi VIP (ViviamoinPositivo) Siena ODV”
(VIGENTE DAL 04/06/2019)

Art. 1
(Denominazione e sede)
Nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l’Organizzazione di Volontariato denominata: “Nasienasi VIP (ViviamoInPositivo) Siena ODV” più avanti chiamata per brevità “VIP Siena” o “Organizzazione”, con sede legale in Castellina Scalo – Monteriggioni (SI), Via 8 Marzo n°72, presso il Presidio Distrettuale n°7 USL SUDEST.
L’eventuale variazione della sede sociale all’interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
Art. 2
(Fonti normative di riferimento)
VIP Siena è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs 117/2017 e successive integrazione e modifiche, delle relative norme di attuazione, del Codice Civile e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
VIP Siena aderisce alla “Federazione VIP (ViviamoInPositivo) Italia ODV” di cui fa propri i valori e i principi e, previa autorizzazione della medesima, ne utilizza il relativo marchio registrato “VIP”; in dipendenza di ciò essa acquisisce, per sé stessa e per i suoi associati, i diritti e gli obblighi conseguenti.
Art. 3
(Finalità e Attività)
VIP Siena esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Le attività di cui all’Art.5, Comma 1, del D.Lgs 117/2017 che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, sono:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 Agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’Art.27 della Legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale previsti della Legge.
In particolare, VIP Siena si propone di:
1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
2. svolgere l’attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
3. diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
4. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
5. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l’emarginazione e il disagio minorile, favorendo l’interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
6. promuovere in favore di minori a rischio interventi in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clown Terapia;
7. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all’estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull’uso della Clownterapia e del Circo Sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;
8. inviare aiuti umanitari e realizzare attività di beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in Via di Sviluppo per la realizzazione di micro progetti nell’ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.
L’elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.
VIP Siena potrà esercitare, a norma dell’Art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea.
Art. 4
(Durata)
La durata dell’Organizzazione è illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma del presente Statuto.
Art. 5
(Soci)
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati. Per i soci minorenni il diritto di voto spetta a chi esercita la patria potestà.
Art. 6
(Modalità di ammissione)
Possono aderire all’Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:
– indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
– dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito nel presente Statuto, agli eventuali regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti.
Nel caso la domanda venga respinta, il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
L’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’Art.8 del presente Statuto.
Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.
È esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa.
Art. 7
(Diritti e doveri degli associati)
Tutti i soci godono dell’elettorato attivo. Tutti i soci maggiori d’età godono dell’elettorato passivo.
I soci hanno diritto:
– a partecipare alla vita associativa, a frequentare i locali dell’Organizzazione ed a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
– essere informati sulle attività dell’Organizzazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di Legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee dei soci, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i libri sociali.
I soci sono tenuti:
– al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati è considerato recesso volontario del socio, come indicato al successivo Art.8;
– all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
– svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini ed abilitazioni.
Art. 8
(Scioglimento del rapporto sociale)
Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per mancato pagamento della quota sociale per una annualità, per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.
Il socio può essere escluso quando:
– non ottempera alle norme statutarie, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi;
– arreca danni morali o materiali di una certa gravità all’Organizzazione;
– danneggia l’immagine dell’Organizzazione con il suo comportamento sociale.
L’esclusione da associato è deliberata dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al socio escluso entro 15 giorni dall’avvenuta deliberazione.
I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria presentando ricorso scritto all’Assemblea, entro 30 giorni dalla comunicazione di esclusione.
Chi intende recedere dall’Organizzazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
I soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del socio stesso.
I diritti di partecipazione all’Organizzazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Organizzazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 9
(Risorse economiche)
L’Organizzazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, rimborsi derivanti da convenzioni nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’Art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Art. 10
(Patrimonio sociale)
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Organizzazione;
b) da lasciti e donazioni diverse;
c) dall’eventuale fondo di riserva.
Esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 11
(Esercizio sociale)
L’esercizio sociale dell’Organizzazione coincide con l’anno solare, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
Art. 12
(Bilancio)
L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Organizzazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea o pubblicato nella piattaforma informatica ufficiale (Vippity).
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’Art.3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 13
(Divieto di distribuzione degli utili)
L’Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
Art. 14
(Organi sociali)
Gli organi sociali dell’Organizzazione sono costituiti da:
– Assemblea;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente.
Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito.
Sono rimborsabili le spese sostenute per l’espletamento delle cariche, preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di Legge.
Art. 15
(L’Assemblea)
L’Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Organizzazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
Essa, inoltre, deve essere convocata se richiesta da almeno un decimo del totale dei soci aventi diritto al voto più uno.
Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.
La convocazione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo fissato, avviene mediante comunicazione scritta, spedita almeno 15 giorni prima della data prevista, all’indirizzo risultante dal libro dei soci o mediante avviso affisso nella sede dell’Organizzazione o attraverso la piattaforma informatica ufficiale (Vippity).
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente se nominato e presente, o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente.
Il Presidente dell’Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina tre soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.
Ogni socio, iscritto da almeno tre mesi nel libro soci, ha diritto ad un voto.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali.
L’Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario per la stesura del verbale della seduta.
Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’Organizzazione ed ogni socio può prenderne visione.
L’ Assemblea deve essere convocata per:
– nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– approvare il bilancio di esercizio;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’Art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– deliberare sulla esclusione degli associati;
– deliberare sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– deliberare lo scioglimento;
– deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell’Organizzazione;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto più uno.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.
L’Assemblea Ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
L’ Assemblea Straordinaria deve essere convocata per delibere concernenti:
– le modifiche dello Statuto dell’Organizzazione;
– lo scioglimento dell’Organizzazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.
Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta (la metà dei soci aventi diritto al voto più uno) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Organizzazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
In caso di urgenza è consentito che l’Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica. In questo caso il Presidente dovrà inviare ai soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei soci.
I soci che si esprimono come “astenuto” sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l’approvazione.
Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Art. 16
(Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni)
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali; opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:
– redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Organizzazione;
– redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Organizzazione;
– prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, incluse l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla Legge;
– predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge;
– stabilire l’importo delle quote associative;
– decidere in merito all’accoglimento delle domande di ammissione all’Organizzazione da parte degli aspiranti soci;
– prendere atto dei soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull’eventuale richiesta di riammissione;
– deliberare le convenzioni tra l’Organizzazione e altri Enti e soggetti;
– convocare l’Assemblea;
– osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
– nominare tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;
– deliberare l’eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.
Art. 17
(Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento)
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed ogni membro è rieleggibile per non più di due volte consecutive, pertanto ciascun membro non può ricoprire la carica per più di sei anni consecutivi.
Il Consiglio si compone di un minimo di cinque ed un massimo di sette membri.
Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall’Assemblea su proposta del Presidente dell’Assemblea.
Sono eleggibili tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari.
Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, l’Assemblea, da convocare entro 15 giorni dalla comunicazione delle dimissioni del primo componente, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti.
I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.
Se venisse a mancare o si dimettesse il Presidente decade l’intero Consiglio Direttivo.
Se venissero a mancare o si dimettessero la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio.
In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall’evento che provoca la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo.
In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere con almeno tre giorni di anticipo sulla data della riunione.
Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest’ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare.
Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.
Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.
Oltre a consentire a tutti i soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, i verbali stessi potranno essere trasmessi ai soci anche attraverso la piattaforma informatica ufficiale (Vippity).
Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto a voto, uno o più “esperti” solo in forma consultiva. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane di età.
Il Consiglio Direttivo, al fine dell’espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i soci.
Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’Art.2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 18
(Il Presidente)
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Organizzazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all’Assemblea, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, del regolare funzionamento della stessa.
Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Organizzazione.
Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’Organizzazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri Enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede della Organizzazione.
Il Presidente promuove opportune iniziative per l’incremento dell’attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell’interesse dell’Organizzazione.
Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo.
Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.
Art. 19
(Il Vice Presidente)
Sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.
Art. 20
(Convenzioni)
Le convenzioni tra l’Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all’Art.56, Comma 1, del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell’Organizzazione, quale suo legale rappresentante.
Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Organizzazione.
Art. 21
(Assicurazione dei volontari)
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’Art.18 del D.Lgs. 117/2017.
Art. 22
(Assicurazione dell’Organizzazione)
L’Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
Art. 23
(Libri)
L’Organizzazione deve tenere i seguenti libri:
– libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
– libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
Gli associati hanno diritto di esaminare, o di far esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi dietro presentazione di richiesta scritta indirizzata al Presidente dell’Organizzazione.
Art. 24
(Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Assemblea; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art.17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Organizzazione.
Art. 25
(Lavoratori)
L’Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 26
(Scioglimento dell’Organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo)
L’Organizzazione si estingue, secondo le modalità di cui all’Art 27 c.c.:
– quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
– per le altre cause di cui al citato Art.27 c.c..
Lo scioglimento dell’Organizzazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei ¾ dei soci con diritto di voto. Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell’Art.9 del D.Lgs 117/2017.
In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RUNTS (di cui all’Art.45, Comma 1, del D.lgs 117/2017) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
Art. 27
(Norma di rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia allo Statuto della Federazione VIP Italia ODV e si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
IL PRESIDENTE
Jessica Bonelli